Costi contabilizzati
Trasparenza > Servizi erogati
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’obbligo di cui all’Art. 32, comma 2 del D.L.vo 33/2013, che richiama il precedente Art. 10, comma 5 del medesimo decreto, riguarda le amministrazioni centrali.
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Riferimenti normativi:
Art. 32, c. 2, lett. a
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a. i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;