Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
Trasparenza > Organizzazione
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto riservata ai gruppi consiliari regionali e provinciali.
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Riferimenti normativi:
Art. 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1.Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dellimpiego delle risorse utilizzate.
Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.